Docente licenziata dalla scuola: aveva un doppio lavoro senza l’autorizzazione del preside

È successo nei pressi di Lucca: una docente è stata licenziata dalla propria scuola a causa del suo doppio lavoro senza aver ottenuto l’autorizzazione del preside. Ecco qual era la sua seconda occupazione.

docente doppio lavoro
Licenziamento docente (foto da Canva – larciere.it)

Un o una docente può svolgere due lavori contemporaneamente? Sì, soprattutto se la sua prestazione professionale nella scuola non supera il 50% delle ore relative al tempo pieno. L’insorgenza di un secondo lavoro però deve essere comunicata preventivamente al o alla preside dell’istituto. Solamente dopo la sua autorizzazione si può procedere a svolgere la mansione. Inoltre ci sono dei requisiti da rispettare, ovvero:

  • temporaneità e occasionalità dell’incarico – le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo a interferenze nell’impiego;
  • non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento;
  • compatibilità con l’impiego lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
  • attività svolta al di fuori dell’orario di servizio.

La docente protagonista di questo articolo però, molto probabilmente, non aveva ben chiare tutte queste limitazioni.

Docente licenziata dalla scuola: aveva un doppio lavoro senza l’autorizzazione del preside

docente doppio lavoro
Classe vuota (foto da Canva – larciere.it)

Il tutto è accaduto in quel di Lucca, dove una docente che aveva ottenuto la cattedra di ruolo nel 2018 è stata licenziata a causa del suo doppio lavoro. Oltre all’insegnante infatti essa di adoperava anche come dietista, senza però avere l’autorizzazione del preside. Nemmeno per i giudici la donna aveva diritto a mantenere quel secondo posto professionale.

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Dalla sentenza infatti si può leggere “La ricorrente, diversamente da quanto rilevato nelle note conclusive, non aveva dichiarato solamente la situazione di incompatibilità, ma aveva espressamente optato per il nuovo lavoro in sede di presa di possesso, continuando tuttavia a svolgere la propria attività privatistica di dietista pur consapevole dell’incompatibilità astratta di tale attività e della necessità di richiedere eventuale autorizzazione, determinandosi ad avanzare tale richieste solo all’esito dell’avviato procedimento disciplinare, pur nella piena consapevolezza di aver reso una dichiarazione difforme in sede di instaurazione del rapporto di lavoro”.

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Ci vogliono tanti sacrifici, tanto sudore e tanto tempo per divenire insegnante nel nostro paese. Basta invece un attimo per perdere il proprio posto di lavoro.