Ecco i voucher di lavoro occasionale 2023

Andiamo a vedere come cambia l’utilizzo del voucher lavoro e dei buoni lavoro nel 2023 e chi potrà farne uso

I nuovi voucher lavoro
Voucher lavoro 2023-(Foto Adobe-larciere.it)

Nel 2023, ritornano i voucher di lavoro occasionale, che erano stati cancellati nel 2017. Infatti, sono stati inseriti nuovamente dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2023.  Questi nuovi voucher, non saranno validi però in tutte le face del lavoro. Infatti è eliminato in settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura.

Altri voucher, inoltre saranno introdotti in ambiti come per le attività di cura della persona, per il lavoro domestico, nonché per le discoteche, night club, sale da ballo e strutture simili.  Andiamo anche a vedere cosa sono e come funzionano.

I voucher lavoro del 2023

I nuovi voucher lavoro
Buoni lavoro-(Foto Facebook-larciere.it)

I voucher , rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per
remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in
modo discontinuo e saltuario.

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Dal 1° gennaio 2023, si tratta di contratto telematico di prestazione occasionale, che ha come caratteristiche queste novità: divieto di uso del voucher per il settore dell’agricoltura,

  • raddoppio del tetto di reddito complessivo annuo entro cui possono esser utilizzati questi buoni, che passa da 5.000 a 10.000 euro lordi all’anno;
  • divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Saranno previsti inoltre, ulteriori controlli e nuovi limiti economici che vanno da 2.500 a 10.000 euro. 

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È possibile utilizzare i voucher  in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Ecco i limiti economici: 

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro
  •  prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

I 10 euro di ciascun voucher comprendono inoltre

10 euro ciascuno di ciascun voucher, in particolare, comprendono:

  • la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);
  • l’assicurazione INAIL (7%);
  • il compenso all’INPS per la gestione del servizio.

La misura del compenso dei voucher è calcolata intorno al 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di Naspi- DISS-COLL
  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Si presume, quindi, anche i percettori del RdC.