Scuola, vacanze di Carnevale: come funzionano per i supplenti

Febbraio porta con sé nuovi stop per quanto riguarda la scuola: sono infatti previste le vacanze di Carnevale che faranno chiudere i cancelli a numerosi istituti del territorio italiano. Andiamo dunque a vedere insieme come esse funzionano per i supplenti.

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Consiglio dei docenti (foto da Canva – larciere.it)

Sembra passato uno schiocco di dita dall’ultimo stop per quanto riguarda il mondo scuola: il passo da feste di Natale a vacanze di Carnevale è un battito di ciglia. Ogni regione in questo caso fa a sé: alcune chiuderanno i battenti per diversi giorni, alcune solo per un paio mentre altre ancora rimarranno aperte e le assenze degli studenti dovranno essere giustificate.

Come funziona invece per i docenti? E per i supplenti? Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che bisogna sapere riguardo alla prossima chiusura degli istituti.

Scuola, vacanze di Carnevale: come funzionano per i supplenti

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Aula scolastica vuota (foto da Canva – larciere.it)

Iniziamo con l’analizzare le date di chiusura per il Carnevale: nella maggior parte dei casi, le scuole vengono chiuse per il martedì grasso e solitamente viene anche previsto un ponte. Ad esempio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento hanno disposto la chiusura delle scuole sia lunedì 20 che martedì – grasso – 21 febbraio 2023. C’è poi il Friuli Venezia Giulia, dove alle suddette giornate di aggiunge anche mercoledì 22 febbraio 2023, che da tradizione cristiana equivale all’inizio del periodo di quaresima. In Sardegna, invece, le scuole restano chiuse solamente nella giornata del martedì grasso, 21 febbraio 2023, mentre in Valle D’Aosta e Veneto anche il giorno dopo, mercoledì 22 febbraio. In Molise invece lo stop durerà solamente per il 22 Febbraio. Discorso differente per la Lombardia, dove c’è il rito ambrosiano: qui, infatti, le scuole si fermano venerdì 24 e sabato 25 febbraio.

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Per il personale con contratto al 30 Giugno oppure ultimo giorno di lezione come da calendario regionale il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire solo alla fine del contratto. Non si deve infatti confondere tra possibile/effettiva fruizione delle ferie e monetizzazione delle stesse.

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Alla scuola spetta solo il secondo momento, la monetizzazione o per essere più aderenti alla realtà la mancata monetizzazione. L’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, quindi la scuola non dovrà preoccuparsi di altro se non di effettuare il calcolo alla fine del contratto.